Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

NUCLEO VALUTAZIONE

VERBALE NUCLEO VALUTAZIONE DEL 04 NOVEMBRE 2016

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 12 SETTEMBRE 2017

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 12 OTTOBRE 2017

 

 

 

 

 

 

 

Contenuto inserito il 30-03-2017 aggiornato al 30-03-2018

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