Corte dei conti
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
RELAZIONE AL QUESTIONARIO DEL REVISORE SUL RENDICONTO 2013
RICHIESTA ISTRUTTORIA RENDICONTO 2014
DELIBERA 57/2018 CORTE DEI CONTI L'AQUILA
DELIBERA 57/2018 CORREZIONI ADOTTATE
DELIBERA 43/2018 CORTE DEI CONTI L'AQUILA
DELIBERA CORTE DEI CONTI N.8/2021 PRSE
DELIBERA CORTE DEI CONTI N.329/2021 PRSE